Procreazione medicalmente assistita, aspetti medico-legali
La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita pone limiti precisi e regolamentazioni rigide riguardo un fenomeno complesso, che comprende problematiche che non si fermano all’aspetto medico, ma invadono temi biologici, psicologici, giuridici e non ultimo etici.
Questa legge è stata poi integrata con una norma che si pone l’obiettivo di essere una sorta di linea guida in materia di procreazione medicalmente assistita, per fornire chiare indicazioni agli operatori delle strutture autorizzate affinché sia osservato il pieno rispetto delle regole dettate dalla legge stessa.
La normativa consente di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita solo nel caso in cui risulti impossibile rimuovere le cause originarie di infertilità e sterilità. Tali tecniche devono essere applicate secondo i principi di gradualità e di consenso informato.
L’osservanza di tali principi, in particolare quello di gradualità, consente alla donna e al partner di evitare il ricorso ad interventi che possono essere invasivi sia tecnicamente che psicologicamente.
La coppia è tenuta a ricevere un’adeguata informazione relativa alle tecniche adottabili, che comprenda le probabilità di successo e gli eventuali rischi a cui può andare incontro, nonché i problemi etici, psicologici, e giuridici che possono riguardare la donna, l’uomo, e il nascituro.
La donna e il partner devono firmare un consenso scritto al trattamento almeno una settimana prima che venga effettuato. In ogni caso esiste la possibilità di revoca fino alla fecondazione dell’ovulo.
Il consenso scritto consta in un modulo articolato in 16 punti che contiene tutte le informazioni minime di cui la coppia necessita; va firmato congiuntamente da entrambi gli aspiranti genitori e consegnato al medico responsabile.
I nati secondo procreazione medicalmente assistita posseggono lo stato di figli legittimi o riconosciuti dalla coppia richiedente come descritto dalla legge.
Durante un ciclo di riproduzione assistita le tecniche impiegate non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario per un unico impianto, e in ogni caso comunque non superiore a 3.
La possibilità di ricorrere a procreazione assistita è concessa alle coppie maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi in età potenzialmente fertile. Rimarrà compito del medico stabilire se entrambi i membri della coppia si trovino in età potenzialmente fertile, in quanto la legge non fissa limiti di età né per l’uomo né per la donna, restando comunque valida la regola della maggiore età.
La legge vieta espressamente il ricorso a tecniche di procreazione assistita che impieghino il seme o l’ovulo di un donatore estraneo alla coppia ( fecondazione eterologa ).
La legge proibisce la crioconservazione degli embrioni e la loro soppressione. Una volta fecondato l’ovulo, il consenso non può più essere ritirato, per cui l’impianto nell’utero della donna diventa un obbligo o un dovere.
Gli embrioni soprannumerari prodotti prima della norma attualmente in vigore vengono distinti in due tipologie:
Embrioni in attesa di un futuro impianto;
Embrioni per i quali sia stato accertato lo stato di abbandono.
Gli embrioni in attesa di futuro impianto vengono crioconservati nella struttura dove sono stati prodotti.
Per gli embrioni in stato di abbandono, quindi non più riconducibili a un progetto di procreazione, è previsto il trasferimento dai centri in cui sono stati prodotti presso la Biobanca Nazionale, in cui sarà attivato un centro di crioconservazione.
Lo stato di abbandono può considerarsi accertato al verificarsi di una delle due seguenti condizioni:
Il centro che effettua tecniche di procreazione assistita acquisisce la rinuncia scritta al futuro impianto degli embrioni crioconservati da parte della coppia o della singola donna, nel caso di embrioni prodotti prima della normativa attuale, con seme di donatore e in assenza di partner maschile;
Il centro che effettua tecniche di procreazione assistita documenta i ripetuti tentativi di contattare la coppia che ha predisposto la conservazione. Nel caso di documentata impossibilità a rintracciare la coppia l’embrione si definisce abbandonato.
Non è consentita la produzione di embrioni a scopo di ricerca; è vietata ogni forma di selezione eugenetica di embrioni e gameti, intesa come l’intervento diretto sull’embrione o sul gamete per modificarne il patrimonio genetico. ( Xagena2010 )
Gyne2010
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